Febbraio 23, 2022

O. Reg. 1/13: SICK LEAVE CREDITS AND SICK LEAVE CREDIT GRATUITIES

Education Act

ONTARIO REGULATION 1/13

SICK LEAVE CREDITS AND SICK LEAVE CREDIT GRATUITIES

Versione storica per il periodo dal 21 gennaio 2013 al 25 marzo 2013.

Disclaimer: Questo consolidamento non è una copia ufficiale della legge perché è influenzato da una o più disposizioni retroattive che non sono state incorporate in esso. Per informazioni sulle disposizioni retroattive si veda O. Reg. 112/13, sezione 2, O. Reg. 184/13, sezione 8 e O. Reg. 275/13, sezione 5.

Nota: Il presente regolamento è revocato il 31 agosto 2014. (Vedi: O. Reg. 1/13, s. 5)

Ultima modifica: O. Reg. 11/13.

Questa è la versione inglese di un regolamento bilingue.

Ammissibilità per i crediti di congedo per malattia

1. (1) Un dipendente di un consiglio ha diritto solo per i crediti di congedo per malattia in conformità con la presente sezione. O. Reg. 1/13, s. 1 (1).

(2) Un dipendente permanente ha diritto ai seguenti crediti di congedo per malattia durante l’anno fiscale di un consiglio:

1. 11 giorni di congedo per malattia pagati ad un tasso di retribuzione pari al 100 per cento dello stipendio del dipendente per l’anno.

2. 120 giorni di congedo per malattia pagati ad un tasso di retribuzione pari a,

i. 90 per cento dello stipendio del dipendente per l’anno, se il diritto del dipendente a tale tasso è stato determinato attraverso un processo giudicativo concordato dal dipendente e il consiglio, o

ii. 66,67 per cento dello stipendio del dipendente per l’anno, per tutti gli altri dipendenti. O. Reg. 1/13, s. 1 (2); O. Reg. 11/13, s. 1 (1).

(3) La sottosezione (2) si applica solo a un dipendente che si trova in una classe di dipendenti che, al 31 agosto 2012, era idoneo ad accumulare crediti di congedo per malattia, che, per maggiore certezza, include i dipendenti che sono diventati membri di quella classe dopo il 31 agosto 2012. O. Reg. 1/13, s. 1 (3).

(3.1) Un dipendente in un’unità di contrattazione rappresentata dall’Unione canadese dei dipendenti pubblici ha diritto a crediti di congedo per malattia in aggiunta a quelli forniti ai sensi della sottosezione (2) per un anno fiscale, ma solo se esistono entrambe le seguenti circostanze:

1. In base a un contratto collettivo in vigore il 31 agosto 2012, il dipendente era tenuto ad attendere più di 131 giorni prima di poter beneficiare delle prestazioni nell’ambito di un piano di disabilità a lungo termine.

2. Il contratto collettivo non consentiva al dipendente la possibilità di ridurre tale periodo di attesa. O. Reg. 11/13, s. 1 (2).

(3.2) Un dipendente che ha diritto a ulteriori crediti di congedo per malattia ai sensi della sottosezione (3.1) è autorizzata per il numero di giorni di congedo per malattia crediti (per essere pagato al tasso di retribuzione di cui al paragrafo 2 del comma (2)) che è determinato utilizzando la formula,

A − B

in cui

“A” è il numero di giorni che, in virtù di un contratto collettivo che, in effetti, agosto 31, 2012, il dipendente è stato necessario attendere prima di essere ammessi ai benefici previsti una disabilità a lungo termine del piano, e

“B” 131 giorni.

O. Reg. 11/13, s. 1 (2).

(3.3) Un dipendente ha diritto a crediti di congedo per malattia in aggiunta a quelli forniti sotto sottosezione (2) per un anno fiscale, ma solo se esistono tutte le seguenti circostanze:

1. Entro sei settimane dalla nascita del figlio del dipendente, il dipendente avrà diritto alle prestazioni di maternità ai sensi del Employment Insurance Act (Canada).

2. Il dipendente fa parte di una classe di dipendenti che, al 31 agosto 2012, aveva diritto ad accumulare crediti di congedo per malattia, che, per maggiore certezza, include i dipendenti che sono diventati membri di quella classe dopo il 31 agosto 2012.

3. Il dipendente è rappresentato da un agente di contrattazione dei dipendenti.

4. Il dipendente non è un insegnante.

5. Il dipendente non è impiegato dal consiglio di amministrazione per riempire una posizione di assegnazione a lungo termine che è 10 mesi o meno. O. Reg. 11/13, s. 1 (2).

(3.4) Un dipendente che ha diritto a ulteriori crediti di congedo per malattia ai sensi della sottosezione (3.3) ha diritto a giorni supplementari di crediti di congedo per malattia (da pagare ad un tasso di retribuzione pari al 100 per cento dello stipendio del dipendente per l’anno) per il periodo che inizia alla data di nascita del figlio del dipendente e termina alla data a partire dalla quale il dipendente diventa ammissibile per le prestazioni di maternità ai sensi del Employment Insurance Act (Canada). O. Reg. 11/13, s. 1 (2).

(4) Un insegnante che è impiegato da un consiglio per riempire una posizione di assegnazione a lungo termine che è di 10 mesi avrà diritto ai seguenti crediti di congedo per malattia durante l’anno fiscale di un consiglio:

1. 10 giorni di congedo per malattia pagati ad un tasso di retribuzione pari al 100 per cento dello stipendio del dipendente per l’anno.

2. 60 giorni di congedo per malattia pagati ad un tasso di retribuzione pari a,

i. 90 per cento dello stipendio del dipendente per l’anno, se il diritto del dipendente a tale tasso è stato determinato attraverso un processo giudicativo concordato dal dipendente e il consiglio, o

ii. 66,67 per cento dello stipendio del dipendente per l’anno, per tutti gli altri dipendenti. O. Reg. 1/13, s. 1 (4).

(5) Un insegnante che è impiegato da un consiglio per riempire una posizione di assegnazione a lungo termine che è inferiore a 10 mesi sono ammissibili per i seguenti crediti congedo per malattia durante l’anno fiscale di un consiglio:

1. 10 giorni di congedo per malattia, ridotti per riflettere la proporzione che l’incarico porta all’anno scolastico, pagati con un tasso di retribuzione pari al 100 per cento dello stipendio del dipendente per l’anno.

2. 3 giorni di congedo per malattia al mese, pagati ad un tasso di retribuzione pari a,

i. 90 per cento dello stipendio del dipendente per l’anno, se il diritto del dipendente a tale tasso è stato determinato attraverso un processo giudicativo concordato dal dipendente e dal consiglio, o

ii. 66.67 per cento dello stipendio del dipendente per l’anno, per tutti gli altri dipendenti. O. Reg. 1/13, s. 1 (5).

(5.1) Le sottosezioni (4) e (5) si applicano anche a un dipendente di un consiglio che appartiene a una classe di dipendenti che, al 31 agosto 2012, aveva diritto ad accumulare crediti di congedo per malattia, che, per maggiore certezza, include i dipendenti che sono diventati membri di quella classe dopo il 31 agosto 2012. O. Reg. 11/13, s. 1 (2).

(6) Ai fini della sottosezione (2), se un dipendente di un consiglio è impiegato solo per lavorare per una parte di un anno, l’ammissibilità del dipendente per i crediti di congedo per malattia è ridotta in conformità con la politica del consiglio, come esisteva il 31 agosto 2012. O. Reg. 1/13, s. 1 (6).

(7) Ai fini dei riferimenti di cui ai punti 2 i della sottosezione (2), 2 i della sottosezione (4) e 2 i della sottosezione (5) a un processo giudiziale concordato dal dipendente e dal consiglio, si applicano le seguenti modifiche:

1. Se un dipendente è membro di un’unità di contrattazione degli insegnanti rappresentata dall’Ontario English Catholic Teachers’ Association, tali riferimenti devono essere letti come riferimenti al processo giudicativo stabilito nel “Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and the Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA)”, del 5 luglio 2012.

2. Se un dipendente è rappresentato da un agente di contrattazione dei dipendenti che ha stipulato un Memorandum d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione il 31 agosto 2012 o prima di tale data, tali riferimenti vanno intesi come riferimenti al processo giudiziale di cui al Memorandum d’intesa. O. Reg. 1/13, s. 1 (7).

(8) In caso di conflitto tra il paragrafo 2 della sottosezione (2) e una disposizione del Regolamento Ontario 313/12 (Disposizioni sulle assenze per malattia, 2012-2013) fatta sotto il Putting Students First Act, 2012, prevarrà la disposizione del Regolamento Ontario 313/12. O. Reg. 1/13, s. 1 (8).

Erogazione di crediti per malattia

2. Tutti i crediti di congedo per malattia che un dipendente è ammissibile per durante l’anno fiscale di un consiglio devono essere forniti al dipendente,

(a) il primo giorno dell’anno fiscale, per un dipendente permanente; o

(b) il primo giorno di un incarico a lungo termine, per un insegnante impiegato per riempire una posizione di assegnazione a lungo termine. O. Reg. 1/13, s.2.

Utilizzo dei crediti per malattia

3. (1) Un credito congedo per malattia può essere utilizzato da un dipendente solo per quanto riguarda un giorno che il dipendente è malato o ferito. O. Reg. 1/13, s. 3 (1).

(2), Nonostante il comma (1), un dipendente che è un membro di una qualsiasi delle seguenti unità di contrattazione può utilizzare un congedo pagato il credito a un tasso di remunerazione pari al 100 per cento della retribuzione dei dipendenti per l’anno nei confronti di una malattia ai sensi del contratto collettivo applicato su agosto 31, 2012 o, se il significato non è stabilito nel contratto, ai sensi di una politica del consiglio, come era agosto 31, 2012:

1. Un’unità di contrattazione rappresentata dalla Ontario English Catholic Teachers ‘ Association.

2. Abargaining unit rappresentata da l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

2.1 Un’unità di contrattazione rappresentata dall’Unione canadese dei dipendenti pubblici.

3. Un’unità di contrattazione rappresentata dall’Associazione del personale professionale dei servizi agli studenti.

4. Un’unità di contrattazione rappresentata dalla Halton District Educational Assistants Association.

5. Un’unità di contrattazione rappresentata dalla Educational Assistants Association della Waterloo Region District School Board.

6. Un’unità di contrattazione rappresentata dalla Dufferin-Peel Educational Resource Workers ‘ Association. O. Reg. 1/13, s. 3 (2); O. Reg. 11/13, s. 2 (1).

(3) Un credito di congedo per malattia può essere utilizzato da un dipendente solo nell’anno fiscale per il quale è stato fornito e non può essere utilizzato in nessun anno fiscale successivo, tranne in conformità con i sottosettori (5), (7) o (8). O. Reg. 1/13, s. 3 (3).

(4) Un credito di congedo per malattia previsto per un anno fiscale a un dipendente che è impiegato da un consiglio per riempire una posizione di assegnazione a lungo termine può essere utilizzato dal dipendente in relazione a una successiva posizione di assegnazione a lungo termine nello stesso anno fiscale. O. Reg. 11/13, s. 2 (2).

(5) Se un dipendente permanente ha utilizzato tutti i crediti di congedo per malattia di cui al paragrafo 1 della sottosezione 1 (2) per l’anno fiscale, il dipendente può utilizzare tutti i crediti di congedo per malattia non utilizzati che sono stati forniti per l’anno fiscale immediatamente precedente di cui al paragrafo 1 della sottosezione 1 (2) in conformità con quanto segue:

1. Il dipendente può utilizzare i crediti di congedo per malattia non utilizzati per rabboccare i crediti di congedo per malattia previsti per l’anno fiscale in corso ai sensi del comma 2 i del sottosezione 1 (2) ad un tasso di retribuzione pari al 100 per cento dello stipendio del dipendente per l’anno.

2. Ogni credito di congedo per malattia non utilizzato può essere utilizzato per rabboccare un massimo di 10 crediti di congedo per malattia di cui al comma 2 i della sottosezione 1, paragrafo 2. O. Reg. 1/13, s. 3 (5).

(6) Per l’anno fiscale 2012-2013, si considera che ogni dipendente a tempo indeterminato abbia un totale di due crediti di congedo per malattia non utilizzati che possono essere utilizzati in conformità alla sottosezione (5). O. Reg. 1/13, s. 3 (6).

(7) Se un dipendente è assente per malattia o infortunio nel suo primo giorno lavorativo di un anno fiscale, un credito di congedo per malattia può essere utilizzato solo per quel giorno in conformità con quanto segue:

1. Se l’ultimo giorno di lavoro dell’anno precedente, il dipendente utilizzato un congedo per malattia di credito a causa della stessa malattia o infortunio che richiede il dipendente è assente il primo giorno di lavoro per il corrente anno fiscale,

io. il dipendente non può utilizzare un congedo per malattia di credito previsto per l’anno fiscale corrente rispetto al primo giorno di lavoro, e

ii. il dipendente può utilizzare i crediti di congedo per malattia non utilizzati previsti per l’anno fiscale immediatamente precedente per il primo giorno lavorativo.

2. Se il paragrafo 1 non si applica, il dipendente può utilizzare un credito di congedo per malattia previsto per l’anno fiscale in corso per il primo giorno lavorativo se, allo scopo di fornire la prova della malattia o infortunio, il dipendente presenta,

i. le informazioni specificate a tal fine nel contratto di lavoro o nel contratto collettivo del dipendente, o

ii. se tali informazioni non sono specificate nel contratto di lavoro o contratto collettivo, le informazioni specificate a tal fine in base a una politica del consiglio, come esisteva il 31 agosto 2012. O. Reg. 1/13, s. 3 (7).

(8) Se un dipendente è assente per malattia o infortunio il suo primo giorno lavorativo in un anno fiscale, la sottosezione (7) si applica anche a qualsiasi giorno lavorativo immediatamente successivo al primo giorno lavorativo del dipendente fino a quando il dipendente non ritorna al lavoro in conformità con le condizioni di lavoro. O. Reg. 1/13, s. 3 (8).

(9) Per una maggiore certezza, ai fini dei dipendenti di cui al comma 2, i riferimenti di cui ai paragrafi 7 e 8 a una malattia o infortunio comprendono una malattia o infortunio di una persona diversa dal dipendente se, ai sensi del comma 2, il dipendente ha diritto a utilizzare un credito di congedo per malattia per una giornata in cui l’altra persona è malata o ferita. O. Reg. 1/13, s. 3 (9).

(10) Mentre un dipendente, diverso da un insegnante, lavora meno di un giorno intero nel corso di un ritorno al lavoro graduato mentre si riprende da una malattia o da un infortunio, il dipendente può utilizzare tutti i crediti di congedo per malattia non utilizzati forniti ai sensi della sottosezione 1 (2) per l’anno fiscale per rabboccare il suo stipendio come segue:

1. Il dipendente può utilizzare i crediti di congedo per malattia non utilizzati di cui al paragrafo 1 del sottosezione 1 (2) per rabboccare il suo stipendio ad un tasso di retribuzione pari al 100 per cento dello stipendio del dipendente per l’anno fiscale.

2. Il dipendente può utilizzare i crediti di congedo per malattia non utilizzati di cui al paragrafo 2 della sottosezione 1 (2) per rabboccare il suo stipendio ad un tasso di retribuzione pari al 90 per cento dello stipendio del dipendente per l’anno fiscale.

3. Tuttavia, il dipendente non ha il diritto di utilizzare i crediti di congedo per malattia non utilizzati per ricaricare il suo stipendio se il dipendente riceve benefici ai sensi della legge sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni, 1997 o in base a un piano di disabilità a lungo termine.

4. Un credito di congedo per malattia non utilizzato fornito ai sensi del paragrafo 2 della sottosezione 1 (2) non può essere utilizzato per rabboccare lo stipendio del dipendente in più di un giorno. La parte restante di una giornata di malattia utilizzata, in parte, per ricaricare il suo stipendio viene annullata. O. Reg. 11/13, s. 2 (3).

Mance di credito congedo per malattia

4. (1) Un dipendente non ha diritto a ricevere una mancia di credito congedo per malattia dopo il 31 agosto 2012, tranne una mancia di credito congedo per malattia che il dipendente aveva accumulato ed era idoneo a ricevere a partire da quel giorno. O. Reg. 1/13, s. 4 (1).

(2) Se il lavoratore è idoneo a ricevere un congedo per malattia di credito, la gratuità, il lavoratore del pensionamento, la gratuità deve essere pagato al minore di,

(a) il tasso di retribuzione indicati dal consiglio del sistema di congedo per malattia di credito mance che applicata al dipendente che il 31 agosto 2012; e

(b) la retribuzione dei dipendenti al 31 agosto 2012. O. Reg. 1/13, s. 4 (2).

(3) Se una gratuità di credito congedo per malattia è dovuta alla morte di un dipendente, la gratuità deve essere pagato in conformità con la sottosezione (2). O. Reg. 1/13, s. 4 (3).

(4) Se, al 31 agosto 2012, un dipendente ha accumulato un congedo per malattia di credito gratuità, ma se il dipendente non è idoneo a ricevere per la sola ragione che lui o lei non ha soddisfatto un requisito di ammissibilità relative al numero di anni del suo servizio come dipendente con il consiglio di amministrazione, il dipendente ha diritto a ricevere, entro il 30 giugno 2013, il seguente importo per la gratuità wind-up:

1. Se il contratto collettivo o contratto di lavoro, a seconda dei casi, che era in vigore il 31 agosto 2012 o una politica di bordo che era in vigore in tale data previsto un pagamento per una mancia di credito congedo per malattia, l’importo che è il minore di,

i. l’importo del pagamento che vorresti essere forniti nell’ambito del contratto collettivo, contratto di lavoro o la politica del consiglio, calcolato utilizzando il numero di anni del suo servizio come dipendente con il consiglio di amministrazione il 31 agosto 2012 e che utilizza il numero di giorni di congedo per malattia crediti accumulati da lui o lei, come del 31 agosto 2012, e

ii. l’importo calcolato utilizzando la formula di cui al paragrafo 2.

2. In ogni altro caso, l’importo calcolato utilizzando la formula,

(X/30) × (Y/200) × (Z/10)

in cui

“X” è il numero di anni del suo servizio come dipendente con il consiglio di amministrazione nel mese di agosto 31, 2012,

“Y” è minore di 200 e il numero di giorni di congedo per malattia crediti accumulati dal dipendente al 31 agosto 2012, e

“Z” è la retribuzione dei dipendenti al 31 agosto 2012.

O. Reg. 11/13, s. 3 (1).

(5) Ai fini dei seguenti consigli, nonostante qualsiasi cosa nel sistema del consiglio di indennità di congedo per malattia, è una condizione di ammissibilità a ricevere una gratuità di credito congedo per malattia che il dipendente ha 10 anni di servizio con il consiglio:

1. Near North District School Board.

2. Consiglio scolastico del distretto di Avon Maitland.

3. Consiglio scolastico del distretto di Hamilton-Wentworth.

4. Huron Perth Catholic District School Board.

5. Peterborough Victoria Northumberland e Clarington Catholic District School Board.

6. Hamilton – Wentworth Catholic District School Board.

7. Consiglio scolastico del distretto cattolico di Waterloo. O. Reg. 1/13, s. 4 (5); O. Reg. 11/13, s. 3 (2).

5. Omesso (prevede la revoca del presente regolamento). O. Reg. 1/13, s. 5.

6. Omesso (prevede l’entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento). O. Reg. 1/13, s.6.

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